Etichettatura dei prodotti alimentari

L’etichettatura di un prodotto alimentare ha un ruolo strategico e di fondamentale importanza nei confronti del consumatore, in quanto non solo lo rende consapevole ed informato rispetto all’acquisto, permettendogli di scegliere il prodotto in base alle proprie esigenze, ma anche in quanto ottimo strumento di commercializzazione per l’impresa.

Per etichettatura si intende “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.

Tutti gli ingredienti che compongono il prodotto finito, compresi additivi, aromi ed enzimi alimentari devono essere presenti e leggibili in ogni etichetta alimentare. Ogni ingrediente deve seguire delle specifiche regole: infatti, se per alcuni è possibile indicare solamente la categoria di appartenenza (es. spezie), per gli altri è necessario fornire indicazioni più dettagliate.

Da questo si deduce quanto sia importante per i consumatori la presenza di etichette chiare e comprensibili, al fine di evitare soprattutto l’acquisto di prodotti non adatti alle proprie esigenze nutrizionali, oltre ad individuare più agevolmente i migliori prodotti sul mercato.

  L’Unione Europea ha disciplinato per la prima volta la materia con l’emanazione della Direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978, relativa al “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità”.

In Italia, il D. Lgs. 109/92 da le disposizioni generali che si applicano a tutti gli alimenti preconfezionati, sfusi e pre incartati che sono destinati alla vendita in Italia. A questa norma generale se ne aggiungono poi altre specifiche per determinate tipologie di prodotti alimentari (olio, vino, miele, cacao, carni bovine, ecc..).

A seguito di un complesso iter normativo, il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento UE 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”. Ciò nonostante, il legislatore italiano, anziché emanare una nuova norma, ha continuato ad apportare modifiche al D. Lgs. 109/1992, preservandone il valore di legge quadro, in riferimento all’etichettatura di prodotti alimentari.

Il Regolamento UE 1169/2011 si applica a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) e in tutte le fasi della catena alimentare, quando l’alimento è destinato al consumatore finale e facilita il raggiungimento dei 4 principali obiettivi dell’UE:

  • garantire un elevato grado di protezione dei consumatori;
  • garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani;
  • assicurare il diritto all’informazione sugli alimenti consumati;
  • permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli relative agli alimenti ed evitare pratiche che possano indurli in errore.

Alcune informazioni devono essere obbligatoriamente riportate nelle etichette dei prodotti alimentari, nello specifico:

  • denominazione dell’alimento;                   
  • elenco e quantità degli ingredienti;
  • Allergeni o sostanze che causano intolleranze;
  • quantità netta dell’alimento;
  • termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego;
  • nome o ragione sociale dell’OSA responsabile del prodotto e della sua sicurezza;
  • paese di origine o luogo di provenienza, quando previsto; 
  • istruzioni per l’uso, nei casi in cui sono necessarie per un uso adeguato dell’alimento;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono un quantitativo di alcol in volume maggiore dell’1,2%;
  • dichiarazione nutrizionale.

Ora vediamo nello specifico il significato di questi termini: 

La denominazione dell’alimento è il nome merceologico con cui un prodotto è commercializzato, è l’indicazione obbligatoria più importante e deve essere sempre presente. La denominazione dell’alimento non corrisponde al marchio aziendale ne tanto meno alla denominazione commerciale. 

L’art.17 del Regolamento specifica che la denominazione dell’alimento corrisponde alla sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. Inoltre, con la denominazione dell’alimento si offre un’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito, se l’omissione di tale informazione può recare confusione nell’acquirente. Un’eccezione è per i prodotti che, per definizione o per consuetudine, sono commercializzati con un nome che richiama il particolare trattamento cui sono sottoposti, e che quindi non necessitano dell’indicazione del trattamento.

L’elenco e quantità degli ingredienti (definito QUID) corrisponde alla dichiarazione della quantità di quest’ultimi, utilizzati per la realizzazione del prodotto alimentare.

L’elenco degli ingredienti contiene tutti gli ingredienti presenti nel prodotto, in ordine dal più abbondante a decrescere fino a quello presente in minor percentuale.

L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti è richiesta nei casi in cui: 

-L’ingrediente compare nella denominazione del prodotto oppure è associato dal consumatore alla denominazione del prodotto. Se nella denominazione del prodotto figurano più di un ingrediente caratterizzante, bisogna specificare la % per ognuno di essi. Prendiamo come esempio il “Tiramisù con crema di caffè” , in questo caso bisognerà specificare sia la % in crema che la % in caffè. 

-La % dell’ingrediente è essenziale per caratterizzare un certo prodotto alimentare e per distinguerlo da altri alimenti con i quali può essere confuso, per la sua denominazione o aspetto.

-Quando l’ingrediente é riportato in etichetta (anche nel caso in cui non compare nella denominazione del prodotto, come ad esempio biscotti con gocce di cioccolato, va specificata la % in cioccolato) oppure vengono rappresentate immagini che raffigurano soltanto una parte del prodotto, magari la più pregiata (in questo caso bisogna indicare il QUID per le parti di prodotto raffigurato ). Resta il fatto che la disposizione non si applica se l’immagine illustra un suggerimento di come poter servire il prodotto a tavola o se rappresenta tutti gli ingredienti del prodotto senza evidenziarne uno in particolare.

Alcuni prodotti alimentari sono esenti dalla dichiarazione dell’elenco ingredienti, in questo caso il QUID deve essere indicato nella denominazione del prodotto o immediatamente accanto. Per i prodotti alimentari per i quali è previsto l’obbligo dell’elenco ingredienti, il QUID può essere riportato sia nella denominazione del prodotto sia nella lista degli ingredienti. 

Per quanto riguarda gli allergeni, la presenza di queste sostanze all’interno degli alimenti deve essere sempre dichiarata in etichetta, sia nel caso di prodotti pre imballati, che non pre imballati; tale segnalazione è fondamentale al fine di tutelare la salute dei consumatori, e la mancata applicazione di questa informazione comporta alle aziende il ritiro dal mercato del prodotto in questione. 

L’elenco delle sostanze che provocano allergie o intolleranze è indicato nel regolamento (UE) 1169/2011, sono 14 ma ne riporterò solo qualcuno come esempio:

  1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati, tranne:
    – sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
    – maltodestrine a base di grano;
    – sciroppi di glucosio a base di orzo;
    – cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  1. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
  2. Uova e prodotti a base di uova.
  3. Pesce e prodotti della pesca, tranne:
    – gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
    – gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
  4. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
    – siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
  1. Frutta a guscio e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
  2. Sedano e prodotti a base di sedano.
  3. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
  4. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Queste sostanze devono essere evidenziate con un carattere distintivo (grassetto, maiuscolo, ecc.) rispetto ai caratteri impiegati per gli altri ingredienti. Spetta all’OSA scegliere il modo più appropriato per la rappresentazione, valutando globalmente il packaging in questione e scegliendo una modalità di evidenziazione appropriata.

Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, chiaramente in adeguate condizioni di conservazione. La sua determinazione compete al produttore o al confezionatore (per i prodotti importati spetta al primo venditore stabilito nell’Unione europea). Il TMC dev’essere indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il”, se la data indica il giorno, il mese e l’anno, oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine” (per prodotti stabili, non molto deperibili); la data di scadenza, preceduta da “da consumarsi entro” riguarda i prodotti facilmente deperibili, che non vanno consumati oltre tale data. Tali espressioni sono seguite dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

L’indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza è obbligatoria:

1) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;

2) per le carni suine, ovine, caprine, volatili;

3) quando il paese d’origine o il luogo di provenienza è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario: lo stesso è da indicare o da indicare diverso da quello dell’alimento.

“paese di origine: paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”.

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi,

è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la

fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo dì fabbricazione.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo è un’indicazione obbligatoria nell’etichettatura delle bevande che contengono più dell’1,2% di alcol in volume (vino, birra, liquori, ecc.). Nei prodotti alimentari diversi dalle bevande non dev’essere menzionato il titolo alcolometrico volumico, sebbene l’alcol debba essere indicato nell’elenco degli ingredienti (per esempio, nei dolciumi).

Il titolo alcolometrico dev’essere indicato nel campo visivo dove figurano anche la denominazione della bevanda e la quantità netta.

La dichiarazione nutrizionale prevede le seguenti indicazioni obbligatorie: Energia, Grassi, di cui acidi grassi saturi, Carboidrati, di cui zuccheri, Proteine, Sale.

Inoltre, una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Le informazioni obbligatorie sono quindi sette in tutto e l’ultima, è il sale, non il sodio come richiesto nelle norme precedenti. Questa semplice regola consente di verificare immediatamente la correttezza delle indicazioni nutrizionali rispetto alle modalità previste dalla norma precedente.             

Le informazioni devono essere presentate tutte nel medesimo campo visivo, in formato tubolare o, in mancanza di spazio, lineare, inoltre ogni informazione deve essere riportata in un formato chiaro e visibile.

E’ inoltre possibile inserire in etichetta ulteriori informazioni, di tipo facoltativo, che sono: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali o vitamine.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive:

  • si riferiscono all’alimento così come è venduto;
  • sono espresse in funzione delle unità di misura indicate nel Regolamento;
  • sono espresse per 100 g o per 100 ml del prodotto considerato.

Oltre alla forma, i valori possono essere espressi quali percentuali delle assunzioni di riferimento e accompagnate dalla dicitura supplementare «Assunzioni di riferimento di un adulto medio».

L’indicazione è obbligatoria su tutti gli alimenti pre imballati (confezionati e destinati al consumatore). Pertanto, per quelli non pre imballati, la dichiarazione nutrizionale è facoltativa e può limitarsi al solo valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Esistono però casi di esonero, specificati nel Regolamento. L’indicazione nutrizionale non è obbligatoria:

  • nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2;
  • per gli alimenti elencati nell’allegato V;
  • per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume. In questo caso, se si decide di riportare la dichiarazione nutrizionale, essa può limitarsi al solo valore energetico.

Claims Nutrizionali

I claims sono definiti come “un qualunque messaggio o rappresentazione, non obbligatorio, in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche”. Due sono le tipologie di indicazioni: Nutrizionale ( se l’indicazione riguarda alcune caratteristiche nutrizionali/benefiche particolari dell’alimento) es. “-40% di zuccheri”; Sulla salute (se l’indicazione riguarda l’esistenza di un rapporto tra l’alimento in questione e la salute).

Il Reg.UE 1924/2006 stabilisce che possono essere utilizzati solo i claims approvati dalla Commissione Europea (e ancor prima dall’EFSA) e devono essere basati su dati scientifici. Il produttore che voglia segnalare in confezione particolari caratteristiche del proprio prodotto, quindi, può utilizzare solamente i claims ammessi dalla Commissione; in alternativa, può proporre alla Commissione stessa di autorizzare un proprio claim che rispetti i requisiti generali.  

Progetto Flabel

Il progetto FLABEL (“Food labelling to advance better education for life”) è il progetto finanziato dall’UE che ha lo scopo di fornire aggiornamenti sull’etichettatura alimentare, inoltre è anche il primo progetto di ricerca finanziato dall’UE sull’etichettatura. 

 Il progetto indagherà gli effetti dell’etichettatura sui consumatori, per cercare di capire meglio come essa influisce sulle nostre scelte d’acquisto. Le informazioni nutrizionali riportate sulle etichette alimentari sono già disponibili su gran parte dei prodotti alimentari che acquistiamo, anche se ad oggi non si conosce chiaramente l’effetto di queste informazioni sui consumatori.

 Le categorie di prodotti prese in esame furono: 1) biscotti dolci, 2) cereali da colazione, 3) piatti pronti congelati pre-confezionati, 4) bevande analcoliche frizzanti, e 5) yogurt.

I primi risultati ottenuti dal progetto furono che: 

  • Le informazioni nutrizionali sono ampiamente presenti nelle cinque categorie di prodotti. In media l’85% dei prodotti valutati contiene le informazioni nutrizionali sul retro della confezione. 
  • La Svezia e l’Olanda sono gli unici paesi dove sono presenti dei loghi con messaggi salutistici come Healty choice clover.

Inoltre:

– Meno di un terzo dei consumatori rivela di aver cercato le informazioni nutrizionali sulla confezione.

– Più del 60% degli interpellati ha guardato il fronte della confezione senza perciò prendere visione del retro, mentre meno del 15% guarda altre parti. Ne deriva che poiché le informazioni nutrizionali sono in prevalenza sul retro delle confezioni, passano inosservate alla maggior parte dei consumatori.

-In media, i consumatori europei spendono circa 35 secondi maneggiando i singoli prodotti.

La missione è quella di trovare un equilibrio tra un’informazione semplice e chiara, ma allo stesso tempo completa dal punto di vista nutrizionale, il che rappresenta una sfida per i ricercatori coinvolti nel progetto, come anche la creazione di una serie di linee guida sulle migliori pratiche per l’etichettatura nutrizionale.

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