Frodi alimentari: un problema a cui far fronte

Le frodi alimentari consistono nella produzione e la messa in commercio di alimenti non conformi alle normative vigenti; ciò che causa di fatto una frode, è la diminuzione della qualità e del valore della merce, a livello economico e/o nutritivo. Si suddividono in due categorie: sanitarie e commerciali. Le frodi sanitarie sono quelle che possono rendere nocivo un alimento e costituiscono un pericolo per la salute del consumatore; le frodi commerciali consistono in azioni fraudolente, che non rendono effettivamente pericoloso un alimento per la salute, ma  favoriscono profitti illeciti ai danni del consumatore che acquisterà a sua insaputa un prodotto di scarsa qualità.  Le frodi sanitarie a loro volta si suddividono in: sofisticazione ( aggiunta nell’alimento di componenti/sostanze che hanno lo scopo di coprirne i difetti e migliorarne l’aspetto, o permettere la parziale sostituzione di un alimento con un altro); adulterazione ( modifica della composizione dell’alimento sottraendone elementi utili o aggiungendo componenti di qualità inferiore al fine di ottenere un vantaggio economico. Questo tipo di frode può in realtà essere considerata di tipo commerciale oltre che sanitaria, in quanto l’adulterazione può esporre il consumatore ad un pericolo per la sua salute); alterazione ( modifica delle caratteristiche chimico-fisiche di un alimento causata da processi di produzione/conservazione/gestione errati). Le frodi commerciali comprendono: falsificazione ( operazioni fraudolente che prevedono la sostituzione di un alimento con un altro, ingannando il consumatore con l’apparenza ingannevole  della genuinità di un prodotto che è in realtà composto da sostanze diverse rispetto quelle previste normalmente); contraffazione (dare un’apparenza ingannevole della genuinità di un alimento che è costituito da sostanze diverse, sia in termini di qualità che quantità, rispetto a quelle che normalmente sono presenti in quella tipologia di prodotto). Le frodi alimentari sono per definizione dolose, derivano quindi dal volere diretto del responsabile. Esse sono regolamentate dal Codice Penale, nello specifico: 

  • Art.440 C.P. in merito all’ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
  • Art.442 C.P. in merito al Commercio di sostanze alimentari contraffatte adulterate
  • Art. 444 C.P. in merito al Commercio di sostanze alimentari contraffatte adulterate
  • Art. 515 C.P. in merito alla Frode nell’esercizio del commercio.

I prodotti più colpiti da questo fenomeno sono sicuramente gli alimenti che riportano un marchio di qualità, in quanto costituiti da caratteristiche ed elementi che ne aumentano il valore commerciale, rispetto ad altri prodotti. Tra queste caratteristiche troviamo: gli ingredienti e il processo di trasformazione, che in quanto “tradizionali” seguono specifici principi chimico-fisico-biologici; il legame con il territorio; la qualità del prodotto in se, in quanto non comprende conservanti, coloranti, ecc. I prodotti tipici riportano caratteri specifici che ne determinano la loro elevata qualità, tra questi: la memoria storica, quindi tutto ciò che permette di testimoniare la sua appartenenza ad una cultura;  la localizzazione geografica, l’insieme quindi di tutte le condizioni ambientali presenti in una determinata area geografica che imprimono al prodotto caratteristiche uniche, differenziandolo da altri; la qualità della materia prima; le tecniche di produzione, che seguendo un iter specifico permettono di ottenere prodotti alimentari con caratteristiche particolari. A certificare questi prodotti alimentari, differenziandoli quindi dagli altri, sono i marchi di qualità. La Comunità Europea regolamenta i marchi di qualità ( REG. (UE) 1151/2012 ) e li suddivide in tre tipologie: DOP, IGP, STG. La denominazione origine protetta (DOP) è il marchio di qualità più alto, in quanto richiede prodotti strettamente associati alla loro area geografica di origine, il prodotto presenta quindi delle caratteristiche provenienti dalle condizioni ambientali del luogo d’origine; inoltre, il processo produttivo deve essere svolto rigorosamente nell’area geografica indicata. I prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) sono prodotti che hanno un qualche collegamento con l’area geografica predefinita. In questo caso i prodotti devono la loro qualità o reputazione ad un determinato luogo e almeno una delle fasi del suo processo produttivo deve essere svolta in quella medesima area geografica. Infine, gli alimenti che riportano il marchio STG, specialità tradizionale garantita, sono prodotti che presentano caratteristiche o metodi di produzione tradizionali, che non hanno però necessariamente un collegamento con una determinata area geografica. I prodotti con marchi di qualità appena descritti, rappresentano quindi un’eccellenza gastronomica e il Paese europeo che ne produce maggiormente è proprio l’Italia, seguita dalla Francia. L’Italia di conseguenza si trova al centro del fenomeno dell’Italian Sounding, frode alimentare di tipo commerciale che consiste nell’imitazione di prodotti di qualità italiani con marchi DOP o IGP, per mezzo di elementi, immagini o pubblicità ingannevole che richiamano la cultura gastronomica italiana, pur non avendone realmente nulla che fare.  Questa frode si basa quindi sull’utilizzo di packaging, etichette o colori che richiamano l’Italia, come il tricolore, il Vesuvio, ecc.  Il problema dell’Italian Sounding segue due diverse strade a seconda che si verifichi in Europa o fuori Europa: in Europa il fenomeno riguarda alimenti che sono stati prodotti da imprese che hanno realizzato una delocalizzazione dall’Italia verso altri paesi, sfruttando ad esempio una manodopera a minor costo, ma che continuano ad utilizzare simboli o colori che richiamano alla cultura italiana, come facevano precedentemente alla delocalizzazione; fuori Europa il problema riguarda soprattutto Usa, Brasile, Australia e Argentina, dove vengono prodotti alimenti che non hanno nulla a che fare con l’Italia, ma che richiamano l’attenzione del consumatore per mezzo di colori o simboli che evocano alla cultura italiana. Negli Stati Uniti il fenomeno dell’Italian Sounding assume una portata considerevole, in quanto il giro di affari stimato è di circa 3 mld di euro.  Alla base di questo fenomeno c’è un vuoto di tutela in quanto, dal punto di vista penale, non viene ritenuta ne contraffazione ne falsificazione, essendo riportata in etichetta l’origine reale dei prodotti, mentre dal punto di vista commerciale, le imprese italiane non possono utilizzare denominazioni non ammesse in Europa per diversificare i prodotti italiani dagli altri, in quanto sono ritenute contrastanti al principio del libero scambio e del mutuo riconoscimento, garantiti dal diritto agroalimentare.

Come si può ostacolare quindi questo fenomeno?

In primo luogo si rivela fondamentale la consapevolezza del consumatore medio, che deve essere in grado di leggere e comprendere le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti alimentari, in questo la disciplina del marketing è centrale in quanto ha la funzione di rendere il consumatore consapevole in ordine alle dinamiche relative all’Italian Sounding, in modo da indurli a prestare massima attenzione al momento dell’acquisto. D’altra parte, fondamentale si rivela anche la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, in quanto il Codice del consumo sancisce un divieto generale relativo alle pratiche commerciali scorrette, intendendosi tali tutte le azioni, dichiarazioni o omissioni realizzate da un professionista e contrarie alla diligenza professionale. Sono intese come pratiche ingannevoli tutte quelle azioni che traggono in inganno il consumatore per mezzo di informazioni false circa le caratteristiche del prodotto, la sua origine, la sua qualità, ecc.  Il controllo e l’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali è attribuita all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può segnalare scorrettezze da parte di privati o associazioni di categoria e aprire un procedimento istruttorio, al fine di valutare tale scorrettezza. Giunto l’esito, l’Autorità può inibire l’attività dell’impresa valutata come scorretta e, qualora il professionista decida di non collaborare, l’Autorità può disporre una sanzione amministrativa pecuniaria che tenga conto della durata e dell’entità della scorrettezza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *